Le decisioni del giudice sportivo . 4^ giornata campioato serie B ConTe.it
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PERUGIA
per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che causava la sospensione del giuoco peralcuni secondi; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc.SALERNITANA per avere suoi sostenitori, nel corso dellagara, lanciato sul terreno di giuoco tre lattine semi piene; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc.SPEZIA per avere suoi sostenitori turbato il minuto di silenzio con un coro insultante.
Ammenda di € 500,00: alla Soc. TERNANAa titolo di responsabilità oggettiva per errata compilazione della distinta di gara.
CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PALERMO Simone (VirtusEntella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (SECONDA SANZIONE)
BUDEL Alessandro (Pro Vercelli): sanzione aggravata perché capitano della squadra.
D’ANGELO Angelo (Avellino): sanzione aggravata perché capitano della squadra
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
LONGO Moreno (Pro Vercelli): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato una decisione arbitrale proferendo espressioni blasfeme.

