Le decisioni del giudice sportivo 3^ giornata campionato serie A
CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE
ALVAREZ Ricardo Gabriel (Sampdoria): per proteste nei confronti degli Uffi ciali di gara (Prima sanzione); per avere, al termine della gara, proferito un’espressione ingiuriosa con tono minaccioso nei confronti del Direttore di gara.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DUSSENNE Noe Georges (Crotone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
STORARI Marco (Cagliari): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
ALLENATORI
SQUALIFICA UNA GIORNATA EFFETTIVA
Gara Soc. CHIEVO VERONA – Soc. LAZIO Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazi one ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.52 del 12 settembre 2016) in merito all a condotta del tecnico Rolando Maran (Soc.Chievo Verona) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 9 ° del secondotempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il Sig. Rolando Maran, allenatore del Chievo Verona, dopo la segnatura di un gol da parte della squadra avversaria, imprecando senza rivolgersi ad alcuno dei presenti, veniva,tuttavia, chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva espressione blasfema,articolata in due locuzioni, individuabili dal labiale senza margini di ragionevole dubbio, e che,pertanto, tale comportamento deve essere comunque sanzionato ai sensi dell’art. 19, comma 3bis,lett. a), e della richiamata normativa sulla prova televisiva;
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MIHAJLOVIC Sinisa (Torino): per aver, al 32° del primo tempo, protestato in maniera plateale avverso una decisione arbitrale, calciando con violenza una bottiglietta d’acqua semipiena indirezione della propria panchina, infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; per avere proferito, alla notifica del provvedimento di allontanamento, espressione ingiuriosa nei confronti del Direttore di gara.
DIRIGENTI
AMMENDA DI € 5.000,00 FERRERO Massimo (Sampdoria): per dichiarazioni lesive della reputazione e della credibilità dell’istituzione federale, a norma dell’art. 5 commi 5 e 6, lett. b) e d) CGS; infrazione rilevata dai rappresentanti della Procura federale.

